Accesso diretto in fisioterapia: tra autonomia, responsabilità e politica professionale

Il 3 novembre 2025, quasi un centinaio di professionisti si è collegato tra Zoom e social per un confronto fitto e appassionato sul tema dell’accesso diretto in fisioterapia. La serata, moderata da Marco Musorrofiti, ha visto alternarsi voci autorevoli: Melania Salina (presidente OFI Friuli Venezia Giulia), Mauro Tavarnelli (già presidente AIFI e dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio), Fabrizio Antonelli (vicepresidente OFI Umbria), l’avv. prof. Giacomo Biasutti (Università di Trieste) e Roberto Meroni (LUNEX University, Lussemburgo). Il filo conduttore? Un bivio professionale che chiede chiarezza normativa e maturità culturale. ⚖️


Un contesto che cambia (e divide)

La discussione è partita dal dato più spigoloso: la recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III penale, n. 29217/2025), che, letta in controluce, sembra riposizionare il fisioterapista come mero esecutore di una prescrizione medica, restringendo gli spazi di autonomia in capo alla professione. Una lettura che, per molti, stride con l’evoluzione degli ultimi decenni — dal DM 741/1994 alla L. 251/2000 passando per la L. 42/1999 — e soprattutto con la prassi diffusa della valutazione e diagnosi fisioterapica come atti tipici e non accessori.

Nell’intervento di Melania Salina è emerso con nettezza il punto politico: gli Ordini territoriali sono subissati di domande pratiche dai liberi professionisti — si può continuare a lavorare in accesso diretto? serve la prescrizione? si rischiano denunce? — mentre il sistema rischia di lasciarli in un limbo interpretativo. Per uscirne, occorre una posizione unitaria dell’intero sistema ordinistico, senza rinvii. 🚦


La cornice giuridica spiegata bene

Con taglio didattico, l’avv. prof. Giacomo Biasutti ha ricostruito l’architettura normativa. L’articolo 348 del Codice penale sanziona l’esercizio abusivo delle professioni; ma i confini di ciascuna professione sono tracciati dalle fonti settoriali. In questo paesaggio, la sentenza della Cassazione introduce una lettura più restrittiva del perimetro fisioterapico: la prescrizione appare come architrave di legittimità, mentre la diagnosi viene riportata nell’alveo medico.

Va però ricordato — è stato sottolineato — che in Italia il precedente non è vincolante: la giurisprudenza può oscillare e il quadro resta fluido finché non interviene un indirizzo politico chiaro. In altre parole: il diritto può indicare linee, ma la governance professionale deve fare il resto. 🧭


Autonomia e responsabilità: un binomio inscindibile

L’intervento di Mauro Tavarnelli ha spostato l’attenzione sul “come” si lavora da domani mattina. Autonomia non significa solitudine, ma responsabilità documentata: una valutazione e diagnosi fisioterapica completa (con red flags ben intercettate), un piano fisioterapico coerente, un consenso informato realmente tale (quindi scritto, chiaro, comprensibile). Quando reputato necessario, invio al medico di medicina generale o allo specialista, e tutto messo per iscritto.

Un passaggio pratico non secondario riguarda assicurazioni e fondi che richiedono la prescrizione; è un vincolo contrattuale, non necessariamente clinico. Qui la trasparenza con l’assistito diventa essenziale. 🧾

Grande differenza tra l’attività libero professionale, dove l’accesso diretto è praticato da tempo come prassi consolidata, e quella nelle strutture pubbliche o private accreditate, dove la prescrizione medica è di fatto obbligatoria per normative e regolamenti aziendali. Esistono però anche qui realtà dove l’accesso alla fisioterapia è a chiamata diretta senza prescrizione specifica (reparti ospedalieri ed esperienze di fisioterapita di comunità)



Il caso INPS “Home Care Premium”: un segnale istituzionale

La relazione di Fabrizio Antonelli ha portato al centro un fatto concreto: nel nuovo Home Care Premium (HCP) 2025–2028 dell’INPS il beneficiario sceglie direttamente il professionista in piattaforma e non è richiesta la prescrizione medica per avviare il percorso fisioterapico. È, a tutti gli effetti, un accesso diretto istituzionalizzato.

Questa impostazione, però, alza l’asticella degli standard documentali: cartella clinica curata, consensi distinti (terapia, privacy, preventivo), un diario clinico che renda tracciabile il percorso, gestione corretta del Sistema TS compresa l’eventuale opposizione dell’assistito, e un dialogo clinico costante con gli altri professionisti coinvolti quando emergono criticità. L’accesso diretto, qui, non è slogan: è accountability. 🤝


Uno sguardo oltre confine: l’Europa si muove

Dalla prospettiva di Roberto Meroni, che guida il Dipartimento Health alla LUNEX University in Lussemburgo, il quadro europeo è in fermento. In Lussemburgo l’accesso diretto è consentito in libera professione ma il rimborso resta legato alla prescrizione. In Belgio, invece, da gennaio 2026 saranno rimborsabili percorsi in accesso diretto per condizioni a basso rischio e mal di schiena non complicato.

Il trend è chiaro: l’accesso diretto, quando ben regolato e sostenuto da evidenze, migliora tempi d’accesso, appropriatezza e sostenibilità. In alcuni sistemi (come nel Regno Unito) esistono modelli “first contact” con percorsi formativi ad hoc per estendere in modo responsabile alcune competenze. 🇪🇺


Dalle domande del pubblico: nodi pratici

Nel botta e risposta finale sono riaffiorati alcuni dilemmi quotidiani. Chi può prescrivere? In assenza di una riserva a singole specialità, qualsiasi medico abilitato può farlo nei limiti della propria competenza, fermo restando che molti fondi vincolano i rimborsi a prescrizioni specialistiche. Il medico può “fare fisioterapia”? L’esercizio della fisioterapia, in quanto tale, è riservato al fisioterapista; la vera priorità per gli Ordini resta la lotta all’abusivismo dei non abilitati. Il fisioterapista può prescrivere imaging? Al momento no: può suggerire e inviare; eventuali ampliamenti altrove sono legati a formazione avanzata e protocolli specifici. 🎓


Cosa resta dopo la diretta

Il webinar ha mostrato una comunità matura, capace di discutere senza steccati. L’accesso diretto non è una guerra di confine con altre professioni, ma un modello di presa in carico che — se ben governato — mette al centro la persona, riduce gli accessi impropri e di conseguenza i costi per le persone e per il SSN , rende più efficiente il percorso di cura.

Perché questo accada, servono tre mattoni semplici e solidi:
1. una posizione e una azione politica unitaria del sistema ordinistico;
2. qualità documentale senza sconti;
3. alleanze strutturate con medici di famiglia e specialisti.

Il resto lo farà la pratica quotidiana: valutazioni accurate, consensi chiari, invii appropriati, e un dialogo costante tra professionisti. In una parola, fiducia. ✨

Nota: questo articolo riassume i contenuti del webinar ed è a fini divulgativi; non costituisce consulenza legale. 🧩

_____________________________________________________________________Durante il webinar si e fatto riferimento ai seguenti documenti attinenti all’argomento trattato:
1) Policy statement Aifi 2017 su accesso diretto alla fisioterapia , primo documento italiano elaborato sull’argomento da un organismo rappresentativo;
2) “Accesso diretto a prestazioni di fisioterapia- Evidenze scientifiche e riferimenti normativi” (novembre 2024), report elaborato dalla Fondazione GIMBE e commissionato da OFI Piemonte Valle d’Aosta
3) “Posizionamento Comitato Centrale FNOFI in tema di autonomia professionale” , pubblicato ad agosto 2025 dopo la Sentenza Corte di Cassazione n. 29217-2025.

PolicyStatementAIFI-1-AccessoalFisioterapista-approvato-in-DN-05.03.2017.pdf https://share.google/PvJoGv42N6ANl3sgR

Report_Accesso_diretto_alle_prestazioni_di_fisioterapia.pdf https://share.google/3gtzHInlUpRWnWaJg

Posizionamento-Comitato-centrale-FNOFI-in-tema-di-autonomia-professionale.pdf https://share.google/bi1Gi9ycEbynuG8Vt

Policy statement: Direct access and patient/client self-referral to physiotherapy | World Physiotherapy https://share.google/zxG1kkcBxrxyx3aFT
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