Fisioterapisti e collaborazioni: notizia d’archivio del 2014
Notizia d’archivio del 2014. Il testo riportato più sotto riguarda una disciplina storica delle collaborazioni e delle prestazioni con partita IVA. Non costituisce una guida per qualificare un rapporto di lavoro attuale.
Che cosa è cambiato
Il Ministero del Lavoro ricorda che il decreto legislativo 81/2015 ha abrogato gli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 276/2003, mantenendone l’applicazione ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore. Per questo la notizia del 2014 non va applicata automaticamente a nuovi rapporti.
Correzione del riferimento: nel testo originario compare “276/2013”; il decreto legislativo cui apparteneva l’articolo 69-bis è il n. 276 del 2003.
Per le regole e le eccezioni descritte dal Ministero, consulta la pagina sulle collaborazioni coordinate e continuative. La qualificazione del singolo rapporto richiede l’esame delle condizioni concrete e della disciplina applicabile con un consulente del lavoro o un legale.
Testo originale del 2014
La figura professionale del fisioterapista, con diploma ed iscrizione in apposito elenco, rientra tra le attività escluse dalla presunzione di collaborazione coordinata e continuativa, prevista dall’art. 69-bis del D. Lgs. n. 276/2013 per i titolari di partita Iva che operano per 2 anni consecutivi per lo stesso committente per più di 8 mesi all’anno e con l’80% del fatturato ricevuto dallo stesso. Lo precisa il Ministero del Lavoro in un interpello. Ma è sempre possibile provare la subordinazione ed ottenere un contratto di lavoro, vediamo come.
Il testo è conservato per documentazione: il suo titolo originario e le conclusioni non sono indicazioni operative aggiornate.
