Studio di fisioterapia: indicazioni pubblicate nel 2013
Documento d’archivio – testo pubblicato il 18 giugno 2013. Le indicazioni originali riportate più sotto non sono state verificate come attualmente vigenti. Non usare questo articolo come elenco operativo dei requisiti per aprire uno studio.
Come consultare questo contenuto
La pagina conserva una testimonianza delle informazioni pubblicate all’epoca; questa contestualizzazione non ne certifica la correttezza neppure alla data originaria. Prima di avviare o modificare un’attività, verifica il caso concreto con gli enti territorialmente competenti e con i professionisti incaricati.
In particolare, chiedi a Comune e ASL quali procedure e requisiti siano applicabili alla sede e alle prestazioni previste; confrontati con l’Ordine territoriale e, per gli aspetti tecnici o fiscali, con un tecnico abilitato e il commercialista.
Fonti territoriali da cui partire
Le raccomandazioni dell’OFI Liguria, approvate nel 2023 e la guida dell’OFI Umbria sulla procedura telematica sono esempi di documentazione territoriale. Non costituiscono una disciplina unica applicabile automaticamente a ogni Regione o a ogni struttura.
Vedi anche l’altro articolo storico sull’apertura dello studio, anch’esso da leggere come contenuto d’archivio.
Testo originale del 2013 – non verificato come vigente
Gli elementi strutturali richiesti per uno studio professionale di fisioterapia sono:
– nessun locale accessibile e di utilizzo deve essere inferiore ai 10 mt quadri.
– ogni locale deve essere raggiunto da luce naturale, escluso ripostigli o sgabuzzini.
– la tintura sui muri deve essere lavabile fino ad 1,80 mt da terra.
– i pavimenti devono essere di superfice non porosa, non assorbente e disinfettabile.
– il bagno deve avere un antibagno che può essere ricavato anche da un bagno con superfice di 10 mtq (questa regola tuttavia non è vincolante se determina un ripristino oneroso), il totale di bagno e antibagno deve stare nei 10 mtq, se di più non importa.
– l’estintore non è obbligatorio, tuttavia possono esserci particolari richieste dipendenti da regole territoriali e non nazionali e può rientrare in un elemento aggiuntivo, e non obbligatorio, che il professionista reputa opportuno.
– la cassetta di primo soccorso rientra nella dotazione necessaria e di minima per l’esercizio di una professione qualsiasi.
– il defibrillatore non è necessario nel modo più assoluto
– l’insegna rientra nell’argomento pubblicità sanitaria e deve essere autorizzata dal sindaco unitamente alla richiesta di poter pubblicizzare la propria attività sanitaria in quel comune, le misure delle targhe e insegne sono indicate dall’ufficio tecnico di ogni comune, possono variare da comune a comune.
– la vetrina con il logo, soprattutto se interno alla medesima, non dovrebbe rientrare nella dicitura “insegna”, ma devi sempre rifeririti all’ufficio tecnico del comune perchè spesso sono regole che autonomamente i comuni possono modificare.
se hai bisogno di altro non farti problemi a chiedere.
Fine del testo d’archivio. Le indicazioni soprastanti non sostituiscono la verifica delle norme e delle procedure applicabili al singolo caso.
